Art. 126 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 126 c.p.p. (Assistenza al giudice )
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti. 1-bis. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.