Art. 126 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 126 RD 267-1942 (Concordato nel caso di numerosi creditori)
Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anzichè con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.