Art. 1264 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1264 c.c. (Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto)
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.
Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.