Art. 1262 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1262 c.c. (Documenti probatori del credito) approfondisci

Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.