Art. 1262 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1262 c.c. (Documenti probatori del credito)
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso.
Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.