Art. 125 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 125 disp.att.c.p.p. (articolo abrogato)
1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio.