Art. 1251 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1251 c.c. (Garanzie annesse al credito)
Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.