Art. 1251 c.c.

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Art. 1251 c.c. (Garanzie annesse al credito) approfondisci

Chi ha pagato un debito mentre poteva invocare la compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle garanzie a favore del suo credito, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.