Art. 124 disp.att.c.p.c.

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Art. 124 disp.att.c.p.c. (Certificato di passaggio in giudicato della sentenza) approfondisci

A prova del passaggio in giudicato della sentenza il cancelliere certifica, in calce alla copia contenente la relazione di notificazione, che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per cassazione, nè istanza di revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice.
Ugualmente il cancelliere certifica in calce alla copia della sentenza che non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall'articolo 327 del codice.