Art. 124 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 124 c.p.p. (Obbligo di osservanza delle norme processuali )
1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale. 2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare. Titolo II ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE