Art. 124 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 124 c.p.c. (Interrogazione del sordo e del muto)
Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto, le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.
Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122 ultimo comma.