Art. 1249 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1248 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1250 c.c.

Art. 1249 c.c. (Compensazione di più debiti) approfondisci

Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili, si osservano per la compensazione le disposizioni del secondo comma dell'art. 1193.