Art. 1247 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1247 c.c. (Compensazione opposta da terzi garanti) approfondisci

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale.
Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.