Art. 1242 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1241 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1243 c.c.

Art. 1242 c.c. (Effetti della compensazione) approfondisci

La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.