Art. 1242 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1242 c.c. (Effetti della compensazione)
La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non può rilevarla d'ufficio.
La prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti.