Art. 1240 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1240 c.c. (Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo) approfondisci

Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.