Art. 1240 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1240 c.c. (Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo)
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.