Art. 123 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 122 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 124 c.c.

Art. 123 c.c. (Simulazione) approfondisci

Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.