Art. 123 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 123 RD 267-1942 (Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori)
In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.