Art. 123 DPR 495-1992
Art. 123 DPR 495-1992 (Rif. Art. 39 DLT 285-1992 - Segnali di obbligo specifico)
1. I segnali di obbligo specifico sono:
a) alt - dogana
b) alt - polizia
c) alt - stazione.
2. Il segnale alt - dogana deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola "Dogana" nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b.
3. Il segnale alt - polizia deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco e in prossimità delle zone di confine.
4. Il segnale alt - stazione deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.
D) Segnali di indicazione
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