Art. 1233 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1233 c.c. (Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali)
Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti, i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.