Art. 1230 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1230 c.c. (Novazione oggettiva)
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.