Art. 1230 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1229 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1231 c.c.

Art. 1230 c.c. (Novazione oggettiva) approfondisci

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.