Art. 122 disp.att.c.p.p.

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Art. 122 disp.att.c.p.p. (Trasmissione della richiesta di convalida) approfondisci

1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.