Art. 1227 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore)
Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.