Art. 1220 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1220 c.c. (Offerta non formale)
Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.