Art. 121 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 121 c.p.p. (Memorie e richieste delle parti )
1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria. 2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.