Art. 121 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 121 c.p.c. (Libertà di forme - Chiarezza e sinteticità degli atti)
Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.