Art. 121 c.p.c.

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Art. 121 c.p.c. (Libertà di forme - Chiarezza e sinteticità degli atti) approfondisci

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.