Art. 1214 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1214 c.c. (Offerta secondo gli usi e deposito)
Se il debitore ha offerto la cosa dovuta nelle forme d'uso anzichè in quelle prescritte dagli articoli 1208 e 1209, gli effetti della mora si verificano dal giorno in cui egli esegue il deposito a norma dell'art. 1212, se questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato.