Art. 120 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 119 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 121 c.c.

Art. 120 c.c. (Incapacità di intendere o di volere) approfondisci

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.