Art. 120 DPR 380-2001
Art. 120 DPR 380-2001 (Sanzioni)
[1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1. ]
Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
* vai all'articolo precedente: Art. 119 DPR 380-2001 (Regolamento di attuazione)
* vai all'articolo successivo: Art. 121 DPR 380-2001 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali)