Art. 1201 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1200 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1202 c.c.

Art. 1201 c.c. (Surrogazione per volontà del creditore) approfondisci

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.