Art. 11 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 10 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 12 disp.att.c.p.p.

Art. 11 disp.att.c.p.p. (Trasferimenti del personale delle sezioni) approfondisci

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello. 2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.