Art. 11 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 10 disp.att.c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 12 disp.att.c.p.c.

Art. 11 disp.att.c.p.c. (Astensione e ricusazione degli esperti) approfondisci

Per l'astensione e per la ricusazione degli esperti si applicano le disposizioni degli articoli 51 e seguenti del codice. La ricusazione può essere proposta anche per gravi ragioni di convenienza.
Agli effetti dell'applicazione degli articoli indicati nel comma precedente gli esperti sono considerati consiglieri d'appello.