Art. 119 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 119 disp.att.c.c.
I lucri dotali in favore del coniuge sopravvivente, stipulati prima del 1° luglio 1939, conservano la loro efficacia.
Conservano parimenti la loro efficacia le ipoteche iscritte a garanzia dei lucri medesimi.