Art. 1195 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1195 c.c. (Quietanza con imputazione)
Chi, avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di essi, non può pretendere un'imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.