Art. 1191 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1190 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1192 c.c.

Art. 1191 c.c. (Pagamento eseguito da un incapace) approfondisci

Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.