Art. 1189 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 1189 c.c. (Pagamento al creditore apparente) approfondisci

Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.