Art. 1186 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1186 c.c. (Decadenza dal termine)
Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.