Art. 117 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
art. 117 disp.att.c.p.p. (Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.