Art. 117 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

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art. 117 disp.att.c.p.p. (Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone) approfondisci

1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.