Art. 117 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 117 c.p.c. (Interrogatorio non formale delle parti)
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facoltà di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.