Art. 117 DPR 115-2002

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Art. 117 DPR 115-2002 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile) approfondisci

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile.