Art. 1177 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1176 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1178 c.c.

Art. 1177 c.c. (Obbligazione di custodire) approfondisci

L'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna.