Art. 116 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 116 disp.att.c.p.c. (Ordine di discussione delle cause)
L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza è fissato dal presidente ed è affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.
Le cause sono chiamate dall'ufficiale giudiziario di servizio secondo l'ordine stabilito, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunità.