Art. 116 RD 1736-1933

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Art. 116 RD 1736-1933 (Legge Assegni) approfondisci

[E' punito con la multa da lire 10.000 a lire 1.000.000 e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena maggiore:
1) chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dal trattario l'autorizzazione;
2) chiunque emette un assegno bancario senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ovvero, dopo averlo emesso e prima della scadenza dei termini fissati per la sua presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma;
3) chiunque emette un assegno bancario con data falsa o mancante di uno dei requisiti indicati ai numeri 1°, 2°, 3° e 5° dell'art. 1 e all'art. 11;
4) chiunque emette un assegno bancario contro le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 6.
Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni.
Se il colpevole, nei casi preveduti nei numeri 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e, qualora l'emissione sia stata compiuta per un fatto scusabile, va esente da pena. ]