Art. 116 DLT 196-2003

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 115 DLT 196-2003 vai all'articolo successivo: Art. 117 DLT 196-2003

Art. 116 DLT 196-2003 (Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato) approfondisci

1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le prestazioni.