Art. 1160 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1160 c.c. (Usucapione delle universalità di mobili)
L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.