Art. 1160 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1159 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1161 c.c.

Art. 1160 c.c. (Usucapione delle universalità di mobili) approfondisci

L'usucapione di un'universalità di mobili o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni.
Nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni.