Art. 1156 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1155 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1157 c.c.

Art. 1156 c.c. (Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri) approfondisci

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili e ai beni mobili iscritti in pubblici registri.