Art. 114 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 114 c.c. (Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali)
Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato.
Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'art. 111.