Art. 114 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 114 RD 267-1942 (Restituzione di somme riscosse)
I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.