Art. 113 disp.att.c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 113 disp.att.c.p.p. (Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria)
1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.