Art. 112 DPR 380-2001
Art. 112 DPR 380-2001 (Installazione degli impianti)
[1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione e del Comitato elettrotecnico italiano, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3. ]
Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
* vai all'articolo precedente: Art. 111 DPR 380-2001 (Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati)
* vai all'articolo successivo: Art. 113 DPR 380-2001 (Dichiarazione di conformità)