Art. 112 DLT 58-1998
Da Diritto Pratico.
Art. 112 DLT 58-1998 (Disposizioni di attuazione)
1. La CONSOB detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione; con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita la società di gestione del mercato, elevare per singole società la percentuale prevista dall'articolo 108.
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