Art. 111 DLT 196-2003

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 110 DLT 196-2003 vai all'articolo successivo: Art. 112 DLT 196-2003

Art. 111 DLT 196-2003 (Codice di deontologia e di buona condotta) approfondisci

1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.