Art. 1117-bis c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 1117-bis c.c. (Ambito di applicabilità)
Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117.